STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 4 luglio 2023

 

 

OGGETTO: Esonero contributivo per assunzione di under 36 e donne svantaggiate, da luglio

                   2022 a dicembre 2023.

 

 

Spettabile Azienda,

con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) sono stati previsti sgravi per le assunzioni di giovani fino a 36 anni di età non compiuti ed anche per chi assume donne. Con la circolare 23.06.2023, n. 58 l’Inps ha emanato le istruzioni per l’utilizzo dell’agevolazione rivolta all’assunzione o trasformazione di donne cosiddette “svantaggiate”, per il periodo 1.07.2022-31.12.2023.

Per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, la L. 178 ha messo in campo due incentivi in forma di esonero contributivo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato, indeterminato effettuate nel biennio 2021 - 2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022 co. 297 e 298) ha prorogato l’agevolazione all’anno 2023.

 

Esonero contributivo per giovani under 36 anni

Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time e se instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e se a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia a tempo determinato), nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Sono esclusi:

û    i rapporti di apprendistato;

û    i contratti di lavoro domestico;

û    l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato;

û    il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per i casi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione si applica il solo disposto di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della Legge di Bilancio 2018 (circolare Inps n. 40/2018).

Gli esoneri sono riconosciuti, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli del settore agricolo, esclusa la pubblica Amministrazione e, dato che le misure sono concesse nel rispetto del Temporary Crisis and Transition Framework, le imprese:

·     operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

·     soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea, tra cui, ma non solo, persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto:

a.    dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 del D.Lgs. 150/2015);

b.    delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

c.    dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui Legge di Bilancio 2021.

Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31 dicembre 2023).

 

Esonero contributivo donne svantaggiate

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 alle assunzioni di donne effettuate fino al 31 dicembre 2023, elevando il limite massimo a 8.000 euro annui. Con la circolare n. 58/2023 l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, inclusi i flussi UniEmens, connessi con tale esonero per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché ulteriori precisazioni in merito a quello relativo al secondo semestre 2022.

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della propria disciplina dall’esonero di cui alla L. 92/2012, quindi gli esoneri spettano per le assunzioni di:

·     donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

·     donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione con decisione del 2 dicembre 2021 e successivamente modificata con decisione del 18 marzo 2022) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);

·     donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, annualmente individuati con decreto ministeriale, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

·     donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Quindi, per il riconoscimento dei benefici, è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno 50 anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito” che significa non aver prestato, negli ultimi 6 mesi, attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o aver svolto, negli ultimi 6 mesi, attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, 8.174 euro per le co.co.co. e le altre prestazioni di lavoro ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir). La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, perciò:

·     se si tratta di un’assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

·     se, invece, si tratta di una trasformazione a tempo indeterminato, in assenza di esonero per la precedente assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data della trasformazione.

Possono accedere ai benefici tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nonché le imprese:

·     operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

·     soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo, persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli esoneri in trattazione devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nelle diverse ipotesi in cui il loro utilizzo non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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